
«Declinare il tema della vulnerabilità secondo il lessico del diritto implica anzitutto un confronto serrato con il dettato costituzionale». È dalla sinossi redatta da Leopoldo Sandonà, coordinatore del Progetto Etica e Medicina della Fondazione Lanza che inizia il secondo appuntamento del ciclo di webinar Vulnerabilità, diritto e diritti. Una sinossi, una premessa che in quel confronto serrato porta in sé una dichiarazione d’intenti.
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«La parola vulnerabilità per i costituzionalisti è nuova, nel senso che non è esplicitamente prevista nel testo costituzionale. – spiega Diletta Tega, professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, fa parte della direzione della rivista Quaderni Costituzionali ed è stata assistente presso la Corte Costituzionale dal 2011 al 2014 – Allo stesso tempo, però, è una radice originaria del lavoro che venne fatto dall’Assemblea Costituente allorché si decise di sviluppare il principio personalista. Dunque è un qualche cosa di nuovo nell’etichetta, ma di molto antico e di originario proprio del testo della Costituzione e dei lavori della Costituente».
Una presenza, quella della vulnerabilità, che si può leggere in filigrana al testo costituzionale a partire già dai primi articoli . «L’articolo 2 pone la persona al centro – continua la docente dell’Università di Bologna – quella persona che era stata vittima di atrocità durante il secondo conflitto mondiale, vuole valorizzare una individualità che è irripetibile, ma che non è una monade da sola».
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.Costituzione della Repubblica italiana, art. II
«Nell’articolo 2 c’è già l’impegno, il dovere dello Stato di riconoscere non il diritto alla vulnerabilità, perché la vulnerabilità non è un diritto, ma di rimettere la persona al centro e di aiutarla a superare la vulnerabilità, la fragilità. Cercare, insomma, di mettere tutti nella condizione di fiorire nella propria persona. – chiarisce la professoressa Tega – L’articolo 2, e lo spiega Dossetti in un ordine del giorno del 9 settembre del 1946, enuncia tra i principi fondamentali della Costituzione la precedenza sostanziale della persona umana, intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni, non solo materiali ma anche spirituali, la precedenza sostanziale della persona rispetto allo Stato».

I diritti individuali, quindi, rappresentano una forma di auto-limitazione dello Stato che tutela per legge i cittadini – intesi in senso estensivo – piantando dei paletti ideali a delimitare le proprie possibilità d’azione.
«I diritti, intesi come limite e fondamento al potere pubblico, costituiscono gli elementi più significativi del costituzionalismo moderno di tradizione occidentale».
Diletta Tega
All’articolo 2 segue il 3 con la sua forte carica innovativa. «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono a tutti di partire dallo stesso punto. – spiega la costituzionalista – Chi parte più indietro degli altri? Come fa? La Repubblica e i costituenti si pongono il problema e riconoscono in capo alla Repubblica il dovere di cercare, di portare tutte le persone allo stesso livello di partenza per consentire a tutti di poter esprimere la propria persona, di poter fiorire nella propria personalità. Personalità che non è soltanto l’individualismo perché nell’articolo 2 e nell’articolo 3 si parla di una comunità che ha anche dei doveri di solidarietà sociale, politica ed economica».
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Costituzione della Repubblica italiana, art. III
Un’accezione comunitaria, solidaristica che porta ad una valorizzazione della vulnerabilità che trascende dalla protezione, dalla semplice tutela.
«All’interno della grammatica bioetica quindi il tema è penetrato negli ultimi vent’anni» chiosa Silvia Zullo, professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche di Filosofia del Diritto e Bioetica con esperienze all’estero presso Stanford, presso la Cattedra UNESCO di Barcellona «la nozione di vulnerabilità si presenta da subito sotto questa duplice veste, dalle enormi potenzialità ma anche dalle enormi criticità».
La vulnerabilità diventa quindi un metodo attraverso il quale poter lavorare, trasformare i principi della bioetica: autonomia, beneficienza, non maleficienza e giustizia.
«Con gli studi sulla vulnerabilità si viene in un certo senso a compromettere quella bioetica individualista basata sull’idea di un principio di autonomia liberale, ma eccessivamente disincarnato e astratto»
Silvia Zullo
L’approccio evolve progressivamente verso quello relazionale che diviene «nodo strategico per comprendere anche l’integrità e la dignità della persona». Un contesto nel quale opera, ricorda la stessa docente, Henk Ten Have nel suo lavoro del 2015 « la vulnerabilità, come la dignità e l’integrità, non è solo caratteristica descrittiva degli esseri umani, può essere dotata di un valore normativo, in quanto può essere, per lo meno in questa fase di studio iniziale, un indicatore fondamentale per ispirare richieste di protezione e rispetto dei diritti umani, per esempio attraverso i canali della giustizia sociale. Il problema, allora, è proprio questo: giustificare una possibile etica della vulnerabilità che trovi applicazione in un dibattito bioetico contemporaneo in cui la ricerca di standard morali più soddisfacenti e più efficienti sembra andare nell’ottica della relazionalità».
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I concetti e le prospettive si accumulano e si assommano fra loro. « Florencia Luna ha introdotto un approccio stratificato al concetto di vulnerabilità, – continua Zullo, ricordando il ruolo avuto dalla ricercatrice argentina nel dibattito bioetico – un approccio che fa leva sulla relazionalità come si dicevano prima, però stratificato perché ha ampliato questa proposta introducendo due concetti per analizzare la vulnerabilità in senso universale e contestuale, cioè le condizioni esterne che innescano la vulnerabilità e i livelli di vulnerabilità e gli effetti a cascata che possono avere».
Fabio Macioce, professore ordinario di filosofia del diritto e bioetica presso la LUMSA di Roma e collaboratore del Consiglio d’Europa come esperto in materia di bioetica, riporta ai fondamentali la questione: «La prima è che la nozione di vulnerabilità in realtà è presente dalle origini della bioetica. La bioetica nasce per tutelare i soggetti vulnerabili».
Questa tutela riguarda i fragili e ha implicazioni anche per quanto concerne le attività medico-scientifiche che possiamo condurre.
«Quando si fa un testo di legge, quale che sia il suo grado di coercitività, è una cosa buona essere precisi. Il problema è che questa precisione, quando parliamo di vulnerabilità, rischia di creare più problemi di quelli che risolve, o quantomeno di risolvere alcuni problemi ma crearne tanti altri».
Fabio Macioce
La situazione di fronte alla quale si è trovato anche il legislatore è quella di definire, oltre le diverse tipologie di vulnerabilità esistenti, chi siano i soggetti effettivamente vulnerabili. «Tra questi gruppi ci sono sono i minori perché hanno minori capacità di comprendere, minori capacità decisionali, minori diritti in moltissimi paesi, perché per loro decidono i loro genitori o i tutori– chiarisce Macioce – Accanto ad essi vengono indicate le persone che sono incapaci di esprimere un consenso valido a causa di disturbi psichici o del comportamento, quindi una categoria del tutto diversa. Oppure persone in condizioni di subordinazione o in contesti gerarchici. E chi sono le persone in contesti gerarchici? I soldati, certo, i militari, ma anche gli studenti universitari. Se io sono un professore di anatomia e arruolo i miei studenti in un trial clinico, il sospetto che la loro decisione di partecipare o no sia condizionata dalla situazione di subordinazione accademica nella quale si trovano è più che legittimo. Ma, ancora, le persone anziane affette da forme di demenza senile o ricoverate in istituzioni come residenze sanitarie assistite, persone che ricevono forme di assistenza pubblica e sussidi. Le persone che vivono di assistenza pubblica possono essere persone particolarmente vulnerabili, quelle in condizioni di povertà o senza occupazione. E poi ancora le persone appartenenti a minoranze etniche e sussidi, quelle senza dimora, i nomadi, i rifugiati, le persone in stato di detenzione, pazienti terminali e così via».

Una lista tanto lunga quanto articolata che di solito termina in modo aperto, lasciando spazio ad eventuali integrazioni.
«La nozione di vulnerabilità di gruppo non c’è, – chiosa il docente della LUMSA – e il fatto che non esista una definizione vuol dire che ogni testo normativo si inventa il suo elenco, che è diverso da quello dei testi normativi precedenti e che tra l’altro contiene sempre queste clausole un po’ vaghe, finali».
Ma se l’elenco è così aperto, non si può ingenerare il dubbio che la vulnerabilità sia un concetto quantomeno ampio? «È chiaro che ciascuno di noi è vulnerabile, non esiste, a parte Superman, nessun essere umano invulnerabile. – riflette Macioce – La nostra vulnerabilità tra l’altro è una vulnerabilità che varia nel tempo, no? La vulnerabilità che mi caratterizzava da piccolo non è la vulnerabilità che mi caratterizza adesso e non è la vulnerabilità che mi caratterizzerà, per quanto la salute mi possa assistere, tra vent’anni o trent’anni. Ma non solo, ma c’è una vulnerabilità che dipende dal contesto in cui vivo, c’è una vulnerabilità che dipende dal gruppo al quale faccio parte, al quale appartengo. Se sono un membro di una minoranza etnica questo mi espone a delle particolari situazioni di vulnerabilità che non dipendono da me in senso specifico, non dipendono neanche dal contesto sociale, dipendono dal sistema normativo, dal contesto politico di riferimento, dipendono dal fatto che vivo in una minoranza, che sono membro di una minoranza e che quindi mi troverò probabilmente sempre in una condizione sfavorevole rispetto alla maggioranza. E così via. Allora, un po’ di ambiguità è inevitabile».
Ambiguità che può dare adito anche ad una «vulnerabilizzazione secondaria»: identificando un soggetto come vulnerabile, questi non solo avrà una forma di protezione ma potrebbe trarne, paradossalmente, un disagio. È il caso delle donne in gravidanza alle quali, proprio in ragione del loro stato, è riconosciuta una particolare protezione che finisce però per escluderle dall’accesso a taluni farmaci perché ben poche aziende si assumono l’onere della sperimentazione su una fascia di persone considerata particolarmente “a rischio”.
In conclusione del dibattito, l’attenzione finisce inevitabilmente ai vari comitati etici e al loro ruolo nel contesto assistenziale e sociale: c’è bisogno di creare luoghi etici ad hoc, di migliorarli capaci di mediare tra chi ha bisogno di tutele addizionali e tra chi ha bisogno invece di attivare veri e propri meccanismi di garanzia strutturali. I comitati, insomma, sono i luoghi per eccellenza in cui questi temi legati alla vulnerabilità e alle varie vulnerabilità di tipo situazionale o patogenico possono essere affrontati.
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