Dignità delle creature e diritti: ripensare le relazioni con la natura nell’Antropocene

Nei vari incontri del ciclo Vulnerabilità diritto e diritti che si sono tenuti nelle scorse settimane abbiamo toccato con mano su quali fondamenti costituzionali si regga la bioetica contemporanea e su quali diritti si articoli la vulnerabilità, mettendo al centro la persona. 

Esiste però un’etica che trascende in parte dagli individui e abbraccia la realtà che li circonda, quella dimensione naturale che pur essendo priva di diritti propri non è estranea ad un riconoscimento e ad una certa tutela operata dalla legge, a cominciare dalla Costituzione repubblicana.

Un insieme di norme ma, prima di tutto, di valori che si sono sedimentati, stratificati nel corso dei decenni attraverso riflessioni filosofiche e giuridiche ma anche grazie ad una progressiva presa di coscienza della comunità nei confronti del patrimonio naturale che l’ha vista impegnarsi concretamente anche attraverso forme associative e di attivismo politico. 

«L’etica delle piante – spiega Gianfranco Pellegrino, professore associato nel Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Luiss Guido Carli di Roma – assume che le piante non sono pietre e cioè che, utilizzando alcuni termini della filosofia morale, esse hanno una qualche forma, di status morale. Le entità che hanno status morale sono entità che io non posso trattare come voglio. Se incontro un sasso lo calcio e se incontro una cosa di materia informe la posso spaccare, rompere o non curare». 

Le piante sono, insomma, qualcosa e intorno a quel qualcosa si sviluppa un ragionamento il cui filo ininterrotto si dipana da secoli. «Jeremy Bentham, nel 1789, si pone una domanda – continua il docente della Luiss – ma che differenza c’è fra un essere che può soffrire, che può provare piacere e dolore e ha la coda, rispetto a un essere che può provare piacere e dolore e non ha la coda? È il primo atto di nascita dell’etica degli animali: la capacità di soffrire, di provare piacere è la caratteristica moralmente rilevante. Se tu discrimini gli esseri che provano piacere o dolore perché non appartengono alla tua specie, si chiama specismo».

Allargare l’etica agli animali è come aver lanciato un sasso in uno stagno: così come dal centro si allargano le onde, così il ragionamento si amplia a cerchi concentrici. 

«Gli allargamenti progressivi sono controversi naturalmente – chiarisce Pellegrino – anche su questa storia di piacere e dolore o degli animali qualcuno potrebbe obietta che sì, piacere e dolore sono importanti, ma che te ne fai della razionalità? Che te ne fai dell’intelligenza? Che te ne fai della dignità, della capacità di avere dei fini?».

Ma se diamo per assodato che piante percepiscano una sorta di piacere e di dolore, possiamo definirle a pieno titolo esseri viventi e quindi in qualche modo meritevoli di attenzione, forse anche di uno status morale al pari di quello che riconosciamo ad altre entità.

«Noi, ad esempio, trattiamo tutte le aziende e gli stati, come persone giuridiche – riflette ancora il docente – e attribuiamo a stati, aziende ed altre entità di questo genere diritti sostanziali. Questa cosa è molto controversa però lo facciamo abitualmente. Allora potremmo dire, sempre per ipotesi, che le piante proprio in quanto centri di vita, questa è l’etichetta che si usa, hanno anche dei diritti e quindi non soltanto non le possiamo danneggiare ma hanno il diritto di non essere danneggiate».

Questo tipo di valutazione non è esente da rischi o problemi anche senza ipotizzare di considerare davvero pieno lo status morale delle piante. «Il primo problema: se a me preme l’ecosistema, un sacco di piante per esempio andrebbero sacrificate affinché esista un ecosistema perché in molti casi le piante possono essere nocive. – chiosa Gianfranco Pellegrino – Secondo problema: dire che le piante sono intelligenti, è una forma di antropomorfizzazione».

Le piante, insomma, non sarebbero persone ma la distanza si sarebbe ridotta abbastanza da creare confusione e qualche dilemma etico in più.

«Se le piante hanno valore, le mangiamo o no? – continua Pellegrino – C’è una grande discussione fra etica animale e etica delle piante: molti dei miei amici che si occupano di etica degli animali sostengono che chi si occupa di etica delle piante creerà un grande problema perché incrinerà il fronte del veganesimo e del vegetarianesimo. Se le piante soffrono come gli animali, infatti, non puoi mangiarle».

È un paradosso che si può risolvere istituendo una gerarchia, stabilendo che una pianta ha un valore maggiore, minore oppure uguale a qualcosa d’altro. Ma è anche una presa di consapevolezza che c’è sempre un rovescio della medaglia, un parametro che non avevamo considerato, come nel caso della proposta del neuroscienziato e saggista Stefano Mancuso di piantare mille miliardi di alberi per salvare il pianeta: bellissima, ma quali piantare e quali no? Quale pianta ha il diritto di essere piantata, estremizzando, e quale invece non lo avrebbe?

«Per chi è il diritto? Per chi sono le regole giuridiche? – si chiede, quindi, Maurizio Malo,  professore di diritto pubblico-costituzionale e di diritto dell’ambiente nell’Università degli studi di Padova – È evidente che le regole tutelano non soltanto gli esseri umani ma anche gli esseri viventi e le cose come le pietre e le statue. Però il diritto è riferito comunque sempre agli esseri umani, non c’è niente da fare».

Anche la tutela ambientale non si rivolge, ovviamente, all’ambiente di per sé ma agli individui che vi arrechino danno: sono loro, semplificando, che dovranno espiare una colpa, risarcire un illecito.

Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

«Troviamo l’ambiente nel testo della Costituzione sia come valore e sia come materia, sia come valore o interesse e vedremo quanto è forte questo valore. – chiarisce il docente dell’Università di Padova – L’ambiente da sé, però, non riesce a tutelarsi ma certamente ha un valore giuridico che obbliga le persone fisiche e anche le persone giuridiche a comportarsi necessariamente in un determinato modo».

L’articolo 9 della Costituzione italiana è stato modificato solo nel 2022 per inserire tra i principi fondamentali della Repubblica la tutela ambientale ma la questione, pur con diversi approcci, era già stata affrontata dalla Corte Costituzionale rifacendosi alla lungimiranza dei Costituenti.

«Nel 1971 entra in vigore la legge di tutela dei Colli Euganei – ricorda Maurizio Malo – una legge che vieta la continuazione delle attività delle cave e dei cavatori perché, un po’ per volta, avremmo avuto la distruzione dei Colli così come si presentano non per un fatto naturale, ma perché l’attività umana li ha presi e feriti».

Ma una legge siffatta, era l’obiezione, andava in contrasto con l’articolo 41 e la tutela delle attività produttive. «La Corte costituzionale come risponde? – osserva il docente – La Corte dice che sì, l’articolo 41 parla di un’attività economica, imprenditoriale, privata o pubblica che sia libera, ma il comma 2 ci dice che l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Ebbene, anche in questo caso la Corte Costituzionale interpreta in modo estensivo questo comma, questa disposizione della Costituzione. Stabilisce, quindi, che un’impresa che conduce alla distruzione completa dei Colli Eugenie è un’impresa che non è coerente con un’interpretazione della Costituzione secondo cui alcuni valori, tra cui quello del paesaggio, com’è indicato nell’Art. 9 fin dal 1948, come principio supremo, valore primario, assoluto».

Ex cava “la Pietraia”, © Parco Regionale dei Colli Euganei

Non solo: «la Corte è riuscita a dire altrettanto con l’articolo 35, cioè il diritto al lavoro – continua Malo – che non può essere sempre e comunque premiato perché se c’è insanabile contrasto tra il territorio e il paesaggio, che a un certo punto viene depresso per sempre, e il lavoro, deve cedere il lavoro. La Corte Costituzionale ancora una volta premia l’articolo 9 sull’articolo 4 e sull’articolo 35».

Non tutto però è così lineare: se la modifica intercorsa all’articolo 9 ha esplicitato, confermando, una tendenza che la Corte aveva già fatto propria, questo ha finito per incidere anche sull’ordine delle cose.

«Con l’introduzione di questo terzo comma nell’articolo 9 paradossalmente si è anche creato un problema – riflette Maurizio Malo – prima era evidente che tutela del paesaggio voleva dire tutela dell’ambiente e dei beni ambientali ma adesso, con la tutela dell’ambiente al terzo comma e la tutela del paesaggio al secondo, abbiamo alla Corte Costituzionale dei contenziosi sulle pale eoliche. Allora, se prima le pale potevano cedere sicuramente in relazione all’ambiente e al paesaggio inteso come paesaggio ambiente, oggi si dice che le pale eoliche in realtà tutelano l’ambiente perché sono una forma volta a ridurre l’inquinamento ambientale e rappresentano una forma per raggiungere un approvvigionamento energetico più pulito. E quindi deve prevalere il paesaggio o deve l’ambiente dove dentro ci sono anche, eventualmente, le pale eoliche? Questo è un problema che prima, in senso gradualistico, avrebbe premiato sicuramente il paesaggio ma oggi la questione diventa più complicata perché abbiamo di fronte due disposizioni che si trovano esattamente sullo stesso piano».

Gianluca Salmaso

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