Le vulnerabilità speciali nel tessuto costituzionale

Lucia Busatta

Lucia Busatta

Docente presso l'Università di Trento in biodiritto, bioetica e diritto sanitario.

Pubblichiamo l’articolo curato dalla professoressa Lucia Busatta, tratto dall’ultimo numero della Rivista edita dalla Fondazione.


La definizione di vulnerabilità

La riflessione sulla vulnerabilità umana incrocia le caratteristiche più intime, profonde e salienti della persona. Secondo la concezione proposta da Martha A. Fineman, si tratta di una caratteristica ontologica costante e complessa. Essa si differenzia dal concetto di fragilità, che allude ad una situazione di debolezza, di bisogno e di probabile passività.

La vulnerabilità, invece, nella sua portata universale, riguarda tutti, indistintamente e non comporta necessariamente una condizione di bisogno, poiché il suo effettivo realizzarsi può dipendere da una serie di fattori esterni, di relazioni, di meccanismi di attivazione. Essa si lega all’essenza stessa della persona e si riferisce ai limiti dell’esistenza umana e alla potenziale esposizione di ciascuno al rischio di subire una lesione o di perdere una parte di sé.

La seconda dimensione richiama invece un concetto relazionale: la persona, nel porsi in contatto e comunicazione con altri, non solo è più esposta ad essere vulnerabile, ma cerca anche supporto, aiuto, legami, dipendenza. In questa prospettiva, la natura intrinsecamente relazionale della persona disvela un potenziale che aumenta la vulnerabilità, poiché essa dipende da situazioni, contesti, dinamiche che possono indebolire la persona o farle patire disagi o discriminazioni indotte dalla società stessa. D’altro canto, sono le dinamiche relazionali a farsi presidio contro le vulnerabilità, ad agire quale prevenzione e medicina all’esposizione ai rischi e alle sofferenze indotte dai fattori che possono ledere la persona e minacciare la sua dignità e la sua identità.

Da questo punto di vista, quindi, la vulnerabilità umana si qualifica come un portato della società contemporanea, delle sue caratteristiche spesso antitetiche e contraddittorie, di taluni costrutti sociali che possono creare esclusioni, stigmatizzazioni o discriminazioni, portando a sperimentare un vulnus nell’integrità di una persona o di un gruppo. In risposta a questa tendenza escludente, parti del corpo sociale rispondono costruendo tessuti protettivi e «una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale».

Rappresenta un efficace esempio di queste dinamiche l’insostituibile ruolo del volontariato che sovente, con la propria attività «a favore della “società del bisogno”» (Corte cost., sent. 131/2020) colma spazi su cui l’intervento delle pubbliche istituzioni non riesce a giungere. L’attività di volontariato, quale «modello fondamentale dell’azione positiva e responsabile dell’individuo (Corte cost., sentenza n. 75 del 1992) costituisce uno strumento fondamentale, costituzionalmente rilevante, per il sostegno alle vulnerabilità e per la loro prevenzione.

Il diritto e, in particolare, il costituzionalismo contemporaneo agiscono quali fattori di contenimento e protezione delle vulnerabilità, offrendo strumenti e presidi per la prevenzione di quei vulnus che possano intaccare la dignità della persona. Ed è proprio la centralità della persona e l’esigenza della sua protezione a creare la base su cui si è strutturato il costituzionalismo del secondo Dopoguerra: la previsione, organizzata, di una serie di sofisticati strumenti per limitare il potere, evitandone le derive, e per tutelare la persona, perno e finalità ultima dello Stato.

Le vulnerabilità speciali e la Costituzione

Quando si affronta il tema delle vulnerabilità, si tende spesso a trattarne per categorie, riferendosi alle caratteristiche di un grupo che, come tale, presenta una maggiore esposizione alla subordinazione, alla discriminazione, a subire un vulnus e appare, perciò, vulnerabile. L’appartenenza a un gruppo o la possibilità che altri riconducano un soggetto a una determinata categoria, in altre parole, è diffusamente considerata una potenziale causa di vulnerabilità.

Per quale motivo, quindi, alcuni gruppi di soggetti, più o meno definiti o definibili a priori e più o meno oggettivamente individuabili, possono essere ricondotti al concetto di vulnerabilità ed essere considerati quali potenziali destinatari di un aumentato livello di protezione, da parte dei pubblici poteri e dei consociati? Quali condizioni presenti, durature o contingenti agiscono quale fattore sintomatico di vulnerabilità?

Focalizzare l’attenzione sulle (non poche) categorie che vengono tradizionalmente e comunemente ritenute vulnerabili, tanto a livello giuridico che nel dibattito pubblico può, forse, contribuire a chiarire quanto si sta esprimendo: donne, migranti, persone con disabilità, minori, anziani, lavoratori e lavoratrici sfruttati/e, persone affette da malattie rare, persone detenute sono solo alcuni dei gruppi destinatari di specifici e accorti interventi di “protezione”, tanto da parte del diritto quanto del corpo sociale.

Quali sono, dunque, gli indici di vulnerabilità che accomunano queste categorie, rendendole esposte a un rischio maggiore di subire violazioni o sofferenze? Seguendo l’impostazione universalistica di vulnerabilità, si potrebbe anzi tutto sostenere come queste non siano le “sole” categorie vulnerabili, poiché – come si è detto – l’essere esposti a un potenziale vulnus è una caratteristica intrinseca e universale della persona.

Dal punto di vista relazionale, invece, queste categorie svelano alcune caratteristiche delle società pluralistiche contemporanee, nelle quali la connaturata diversità dell’umanità può divenire un volano di discriminazioni, esclusioni e prevaricazioni. In altre parole, il “diverso” diviene uno strumento per la costruzione di rapporti di forza, addirittura può spingersi sino a costituire un elemento fondativo della legittimazione del potere. Ciò rischia di accadere laddove le dinamiche di esercizio della sovranità non siano sufficientemente presidiate da accorgimenti che impediscono le discriminazioni. Il potente, per qualificarsi tale, ha bisogno di escludere, schiacciare ed eliminare le persone che presentano caratteristiche diverse da quelle appartenenti al gruppo nel quale si esercitano i rapporti di forza. Questa diviene la genesi di discriminazioni e stigmatizzazioni che, se non condannate o vietate da parte dei pubblici poteri, si strutturano e si radicano.

Nella consapevolezza di queste dinamiche, la nostra Costituzione afferma il primato della persona e pone il pluralismo e l’intrinseca diversità delle persone quali valori fondativi dell’ordinamento. La promozione di tutti, indipendentemente da caratteristiche maggioritarie o minoritarie, da condizioni personali o sociali di vantaggio o svantaggio, diviene così finalità ultima dell’esercizio dei pubblici poteri e dell’organizzazione dello Stato.

Ecco, dunque, che accanto all’eguaglianza formale (il divieto di discriminazioni) si fa strada l’eguaglianza sostanziale, strumento di emancipazione personale e sociale, veicolo di promozione, ma anche elemento di riconoscimento della connaturata diversità umana e della possibilità di interventi per limitare gli effetti derivanti da potenziali situazioni di svantaggio.

In uno stato costituzionale di democrazia pluralista, quindi, le categorie menzionate sono semplicemente parte del corpo sociale, non sono vulnerabili in quanto tali. La loro vulnerabilità e l’oggettiva e, talvolta, inevitabile esposizione a discriminazioni sono il prodotto delle interazioni sociali e delle condizioni contingenti e ambientali, che possono provocare situazioni di privazione, inefficienze, difficoltà, diseguaglianze, che la Costituzione mira a evitare e, laddove esistenti, a eliminare.

Prima seduta dell’Assemblea Costituente, Wikipedia ®

Persona e Costituzione

La Costituzione non contempla espressamente il concetto di vulnerabilità. Essa parla, piuttosto, di persone, di categorie e di diversità; nel testo costituzionale si fa riferimento a «condizioni personali o sociali» oppure di «ostacoli che possono impedire il pieno sviluppo della persona e il godimento dei diritti» (art. 3). La Costituzione riconosce e tutela la persona nella sua integrità e identità, ponendola al centro dell’ordinamento, del progetto costituzionale. L’articolo 2 riconosce i diritti inviolabili dell’uomo e richiama l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. La realizzazione di ciò che ogni individuo sente per sé, della sua aspirazione interiore, diviene così finalità dello Stato, per il quale ogni individuo, con i suoi diritti e doveri, è parte coessenziale dell’ordinamento, motore di crescita.

Condizioni che agiscano quali fattori di vulnerabilità, determinando situazioni di svantaggio a causa di una caratteristica individuale, oppure derivante dall’appartenenza a una specifica categoria, sono certamente prese in considerazione dal testo costituzionale. La Costituzione, tuttavia, non considera mai le condizioni personali o sociali che possono costituire fattori di discriminazione o di vulnerabilità quali elementi intrinseci di debolezza o di privazione. Il linguaggio e le parole della Costituzione repubblicana sono sempre utilizzati in chiave di promozione attiva della persona. I diritti delle persone con specifiche caratteristiche che possono essere maggiormente esposte alle vulnerabilità sono sempre menzionati in maniera funzionale alla rimozione degli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo. È una scelta semantica non di poco conto, poiché ha l’effetto di non ingabbiare la persona, con le sue caratteristiche, entro rigide categorie, pur meritevoli di protezione: la Costituzione universalizza la persona, promuove l’eguaglianza, non segmenta, ma include.

Fra le situazioni o i gruppi menzionati espressamente nella Costituzione si possono annoverare sicuramente la donna, nella tutela della maternità e come lavoratrice (artt. 31 e 37), la protezione dei minori (artt. 30 e 31), le persone con disabilità, soprattutto per quanto attiene ai diritti all’istruzione, al lavoro e all’assistenza (art. 38). Di recente, l’interesse delle generazioni future, in chiave ecosistemica e ambientale, è entrato tra le finalità della Repubblica (art. 9).

Dalla lettura delle disposizioni costituzionali menzionate si desume la valorizzazione a tutto tondo della persona, nelle molteplici modalità di manifestazione delle aspirazioni individuali e dell’intrinseca diversità intersoggettiva. La diversità o la condizione di vulnerabilità non emerge mai, nel testo costituzionale, quale elemento di debolezza o situazione di privazione. L’unica occorrenza nella quale la Costituzione menziona specifiche caratteristiche quali elementi di discriminazione si trova nell’articolo 3, primo comma, laddove si esplicita che taluni fattori – quali «sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» – non possono generare discriminazioni e trattamenti differenziati da parte della legge. L’utilizzo stesso in termini negativi di queste categorie («senza distinzione di») non fa altro che confermare l’impostazione personalista di cui si sta dando conto. Caratteristiche e condizioni individuali o collettive, in altre parole, non possono in nessun modo creare le basi per situazioni di svantaggio.

La Costituzione riconosce che in alcune situazioni o per alcune caratteristiche la persona può essere vulnerabile; non intende tuttavia alimentare in alcun modo i fattori che possano attivare le conseguenze svantaggiose dell’esposizione a potenziali vulnus. Per menzionare un ulteriore esempio, persino nei casi in cui la malattia sia tanto grave da impedire il lavoro (il veicolo principale di emancipazione e libertà), la Costituzione prevede – in chiave fortemente promozionale – il diritto all’assistenza (art. 38), collegandolo sempre alla possibilità di crescita, di realizzazione della persona, alla quale non viene mai negata la possibilità di trovare il proprio posto nella società attraverso l’istruzione o la formazione. Il lavoro, nel tessuto costituzionale, è il mezzo che consente alla persona di superare i vincoli della dipendenza da altri, che permette a ciascuno di contribuire, secondo le proprie possibilità e capacità, alla crescita dello Stato e, in ottica solidaristica, al benessere collettivo – il veicolo della libertà.

L’attuazione quotidiana del principio personalista: lavoro, istruzione e solidarietà

Il principio personalista, come si è visto, costituisce l’architrave della Costituzione repubblicana. La promozione della persona, indipendentemente dalle condizioni personali o sociali di ognuno, rappresenta fine ultimo dell’attività statale e motore di crescita dell’ordinamento. Tale circuito virtuoso si completa attraverso l’individuazione del lavoro quale strumento principale di emancipazione della persona, di indipendenza e libertà. Si tratta, quindi, del mezzo che consente di inibire l’attivazione delle vulnerabilità, perché permette a ciascuno di trovare la propria dimensione, a prescindere da eventuali situazioni svantaggiose di partenza.

La forte vocazione promozionale dei principi costituzionali trova espressione tanto nel richiamo ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, che spettano a ciascuno, quanto nel principio di eguaglianza sostanziale, quale dovere delle istituzioni repubblicane. In questo tessuto, il fatto che ciascuno sia sempre considerato quale soggetto attivo e non sia mai relegato, nemmeno per effetto di un’eventuale situazione di vulnerabilità, ad una condizione di debolezza o di assoggettamento è l’elemento di forza del principio personalista stesso. Ognuno ha, in altre parole, un potere che si sostanzia nel suo dovere di contribuire, in base alle proprie inclinazioni e capacità, al benessere e alla crescita della comunità. Solo entro un corpo sociale “sano”, che fiorisce, ciascuno è messo nelle condizioni di esercitare i propri diritti che si realizzano proprio grazie al fatto che si accompagnano ai doveri. Tale affermazione spiega e sostanzia il legame tra i primi tre articoli della Costituzione. Il fatto che la Repubblica sia «fondata sul lavoro» significa che ciascuno ha il diritto-dovere di contribuire alla comunità in cui è inserito.

Di fronte a questo scenario di forza pervasiva che il testo costituzionale esprime per la promozione della persona, l’avanzamento delle tecnologie digitali e l’enorme impatto che l’intelligenza artificiale sta avendo sulle nostre vite e sulla nostra quotidianità ci pone dinanzi a nuovi, inediti interrogativi. Come si evolve, anche di fronte a nuovi bisogni sociali, spesso generati proprio dalla rivoluzione tecnologica, la persona? Quali nuovi bisogni di protezione emergono a fronte del potenziale digitale?

È inevitabile osservare, in questo contesto, l’emergere di nuove e specifiche forme di vulnerabilità, sovente indotte dagli effetti delle transizioni che contraddistinguono i nostri giorni. Dalla prevalenza di un concetto di vulnerabilità relazionale, quale portato delle interazioni sociali, correlato a determinate caratteristiche o condizioni, le vulnerabilità indotte dalla rivoluzione digitale paiono avere una connotazione universale, rendendo tutti, indistintamente, esposti a potenziali vulnus. Queste tecnologie presentano innumerevoli potenzialità che, da un lato, risolvono taluni bisogni, ma dall’altro, fanno emergere nuove fonti di vulnerabilità e situazioni che necessitano di protezione.

Fra i principali rischi dell’impiego dell’intelligenza artificiale correlati all’insorgere di vulnerabilità è necessario considerare il potenziale amplificativo della discriminazione, nel momento in cui tali tecnologie tendono a replicare in termini espansivi e talvolta incontrollati, pregiudizi e bias presenti nel corpo sociale, in primis quelli attinenti al genere o legati all’appartenenza etnica. Talvolta, l’intelligenza artificiale può determinare la creazione di nuove vulnerabilità, inducendo meccanismi di marginalizzazione e contribuendo alla divaricazione della forbice delle diseguaglianze sociali.

D’altro canto, questi strumenti e le loro potenzialità hanno consentito di promuovere dimensioni inclusive prima inesplorate e hanno reso più accessibili informazioni e canali prima riservati solo ad alcuni. In questi termini, laddove utilizzata in modo appropriato, l’intelligenza artificiale può rivelarsi uno strumento che permette di rafforzare i fattori di promozione della persona all’interno della società, secondo le finalità della nostra Costituzione.

Da questo punto di vista, emerge la necessità di recuperare le radici profonde del principio personalista che permea il testo costituzionale, al fine di consentire un governo dell’intelligenza artificiale e delle potenzialità offerte dalle più recenti tecnologie che si ponga in linea con le finalità dell’ordinamento costituzionale. La persona, in questi termini, è il centro delle azioni della Repubblica; di conseguenza, in funzione della realizzazione della persona (il libero svolgimento della personalità), le pubbliche istituzioni devono orientare le proprie azioni e la propria organizzazione. Ciò si concretizza attraverso il riconoscimento e la promozione dei diritti, la previsione e l’adempimento dei doveri, ma per mezzo della verifica che l’esercizio delle funzioni e dei poteri pubblici sia sempre orientato ad assicurare l’esercizio della libertà e la realizzazione di ciascuno.

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